In breve
- Norma
- Art. 60, comma 2, lett. a), D.Lgs. 36/2023; Allegato II.2-bis, Sezione II (artt. 4-9) e Tabelle A, B e C.
- Per quali lavori
- Nuova costruzione, manutenzione straordinaria e ordinaria (Allegato II.2-bis, art. 1, comma 2).
- Indice
- Indice sintetico revisionale: media ponderata degli indici ISTAT delle TOL presenti nel progetto (art. 4).
- Valore di riferimento
- L'indice del mese del provvedimento di aggiudicazione; con sospensione o proroga dei termini, quello del mese di scadenza del termine massimo per aggiudicare (art. 4, comma 2).
- Soglia
- Variazione superiore al 3%, in aumento o in diminuzione (art. 3, comma 2).
- Quanto si riconosce
- Il 90% della parte che eccede il 3% (art. 3, comma 3; Tabella B, punto 5).
- Unità di calcolo
- Il SAL: a ogni stato di avanzamento si affianca un SAL revisionale (art. 5, comma 4).
- Metodo
- Tabella B; Tabella C solo se prevista nei documenti di gara e motivata nella determina a contrarre (art. 5, comma 5).
- Arrotondamento
- Coefficiente alla quarta cifra decimale, per eccesso se la quinta è 5 o più (Tabella B, punto 4).
- Chi la attiva
- La stazione appaltante, in automatico e anche senza istanza dell'impresa; il direttore dei lavori accerta e comunica al RUP e all'appaltatore (art. 3, comma 2; art. 5, comma 2).
Da quando si applica
L'Allegato II.2-bis è entrato in vigore il 31 dicembre 2024 con il correttivo (D.Lgs. 209/2024), ma per i lavori le sue regole valgono per le procedure avviate dalla data di pubblicazione del provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che adotta gli indici delle TOL (art. 16, comma 1, lett. a).
Il provvedimento è il decreto direttoriale MIT n. 743 del 30 marzo 2026, pubblicato sul sito del Ministero ed efficace dal 27 aprile 2026. ISTAT elabora i venti indici mensili, uno per TOL, con base 2022 = 100, e li diffonde nella banca dati IstatData e nella pagina «Indici Istat per contratti pubblici».
- Procedure avviate dal 27 aprile 2026: si applica il metodo delle TOL con le Tabelle B e C. Secondo il decreto, la procedura si considera avviata con la pubblicazione del bando o dell'avviso di indizione della gara, la trasmissione dell'invito o l'adozione della determina a contrarre.
- Procedure avviate prima: restano, in via transitoria, l'art. 60, comma 3, lett. a) e comma 4 nel testo in vigore al 1° luglio 2023, cioè gli indici sintetici di costo di costruzione (art. 16, comma 2). Per le procedure avviate dal 31 dicembre 2024 e prima del decreto il MIT ha però chiarito che le clausole usano già le percentuali del nuovo art. 60, comma 2, lett. a): soglia del 3% e quota del 90% (quesito n. 3312 del 3 aprile 2025).
- Vecchi indici ISTAT: dal 27 aprile 2026 gli indici di costo di costruzione pubblicati ai sensi del vecchio art. 60 si possono usare solo a fini statistici (art. 16, comma 3).
- Applicazione convenzionale: il decreto consente alle stazioni appaltanti di applicare i nuovi indici, previo accordo tra le parti e nei limiti delle somme del quadro economico, anche ai contratti non ancora stipulati o in corso di esecuzione, per le opere realizzate dopo il 27 aprile 2026.
- Contratti misti: alla componente lavori si applica la Sezione II dell'Allegato, a servizi e forniture la Sezione III (art. 1, comma 4). Se non si separano le componenti si rischia di usare indici e soglie sbagliati.
Secondo la guida Albonet il regime transitorio del decreto non sembra coerente con l'art. 16 dell'Allegato. Conviene dare atto negli atti di gara del regime revisionale applicabile, ricordando che in nessun caso la clausola originaria può essere riscritta da una parte sola durante l'esecuzione.
Il testo della norma
Qui sotto trovi il testo vigente delle disposizioni che regolano il calcolo nei lavori. Le parole della legge sono composte in carattere graziato; tutto il resto della pagina è commento. Apri le voci che ti servono.
Art. 60, D.Lgs. 36/2023: Revisione prezziArticolo modificato dal D.Lgs. 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici:
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.
4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.
4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
Testo vigente da CodiceAppalti.it
Allegato II.2-bis, art. 1, Ambito di applicazione
1. Il presente allegato disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.
Testo vigente da CodiceAppalti.it
Allegato II.2-bis, art. 3, Attivazione delle clausole di revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.
Testo vigente da CodiceAppalti.it
Allegato II.2-bis, art. 4, Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori
1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.
2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
3. Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il progettista:
a) scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.
b) determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; è fatta salva la possibilità di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori;
c) calcola l'indice sintetico del progetto, di seguito Is, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, secondo la seguente formula:
Is = Σi=1…n pi × ITOLi
(dove pi è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione).
4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l'elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.
Testo vigente da CodiceAppalti.it
Allegato II.2-bis, art. 5, Verifica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.
3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice.
4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.
5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all'alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell'esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.
6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.
7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
8. Resta ferma la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.
Testo vigente da CodiceAppalti.it
Allegato II.2-bis, Tabella B (articolo 5, comma 4)Il metodo ordinario per il SAL revisionale
1. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è, calcolato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula:
se ((ISpx- ISmo) / ISmo) > 0,03 allora
SALrpx = SALcpx *0,9 *[((ISpx- ISmo) / ISmo) – 0,03].
Altrimenti se ((ISpx- ISmo) / ISmo) < - 0,03 allora
SALrpx = SALcpx *0,9 *[((ISpx- ISmo) / ISmo) + 0,03]
2. Nella formula di cui al punto 1:
a) SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
b) SALcpx è il SAL relativo all'importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
c) ISpx è il valore più aggiornato dell'indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
e) ISmo è il valore dell'indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
3. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base - e posto uguale a 100 – il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
4. Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente ((ISpx- ISmo) / ISmo), risultante dalla formula è arrotondato alla quarta cifra decimale. L'arrotondamento viene operato per eccesso all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
5. L'importo revisionale – in aumento o diminuzione- è riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte eccedente il 3% dell'intera variazione intervenuta.
6. Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:
a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;
b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL più aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL.
7. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
Testo vigente da CodiceAppalti.it
Allegato II.2-bis, Tabella C (articolo 5, comma 4)Il metodo alternativo, se previsto nei documenti di gara
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è calcolato previa determinazione dell'indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:
a) ciascuna voce del computo metrico estimativo è attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai sensi della lettera a), in base all'incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull'importo dei lavori. Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
c) è determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l'importo complessivo dei lavori dell'appalto, compresi costi della sicurezza;
d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, è calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;
e) il calcolo dell'indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori è effettuato secondo la formula di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all'importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo è effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;
f) il calcolo dell'importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, è effettuato mediante le seguenti formule:
Se ((ISpx- ISmo) / ISmo) ≥ 0,03 e ((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo- 0,03) ≥ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx *0,9 * [((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo) - 0,03]
Se ((ISpx- ISmo) / ISmo) ≤ - 0,03 e ((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo+ 0,03) ≤ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx *0,9 * [((ISSALpx - ISSALmo) / ISSALmo) + 0,03]
Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL. Nelle formule di cui sopra:
• SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
• SALcpx è il SAL relativo all'importo maturato [L'importo maturato è comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute] nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
• ISpx è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
• ISmo è il valore dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
• ISSALpx è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
• ISSALmo è il valore dell'indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. In caso di applicazione della presente metodologia, l'indice sintetico di cui all'articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, è funzionale esclusivamente alla verifica dell'attivazione dell'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 5.
3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
Testo vigente da CodiceAppalti.it
Allegato II.2-bis, Tabella A: le venti TOLTabella A, punti 1-4, e Tabella A.1 (articolo 4, commi 2 e 3); le declaratorie della Tabella A.2 sono nel testo integrale
1. La Tabella A.1. reca l’elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell’indice sintetico revisionale di cui all’articolo 4.
| Codice TOL | Descrizione tipologie omogenee lavorazioni (T.O.L.) |
|---|---|
| TOL.1 | Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali |
| TOL.2 | Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali |
| TOL.3 | Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico |
| TOL.4 | Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde |
| TOL.5 | Pavimentazioni in conglomerato bituminoso |
| TOL.6 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio |
| TOL.7 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato |
| TOL.8 | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno |
| TOL.9 | Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale |
| TOL.10 | Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato |
| TOL.11 | Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature |
| TOL.12 | Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo |
| TOL.13 | Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica |
| TOL.14 | Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione |
| TOL.15 | Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori |
| TOL.16 | Impianti di potabilizzazione e depurazione |
| TOL.17 | Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni |
| TOL.18 | Armamento ferroviario |
| TOL.19 | Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche |
| TOL.20 | Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero |
2. Nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del Codice, per ciascuna TOL, l’indice di riferimento di base è elaborato:
a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;
b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.
3. I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.
4. La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all'interno di ciascuna di esse.
Testo vigente da CodiceAppalti.it
Allegato II.2-bis, art. 6, Accordi quadro
1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l'indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
a) l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
b) l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
c) il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
d) l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4.
Testo vigente da CodiceAppalti.it
Allegato II.2-bis, art. 7, Varianti in corso d'opera
1. Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), è rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b);
b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell'indice sintetico è modificata con l'integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).
2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.
Testo vigente da CodiceAppalti.it
Allegato II.2-bis, art. 8, Subappalto
1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis.
2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.
Testo vigente da CodiceAppalti.it
Allegato II.2-bis, art. 9, Appalto integrato
1. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44 del codice, l'indice sintetico di cui all'articolo 4 è individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara.
2. L'indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo.
Testo vigente da CodiceAppalti.it
Allegato II.2-bis, art. 15, Copertura economica e finanziaria
1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7.
3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del codice.
4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.
Testo vigente da CodiceAppalti.it
Allegato II.2-bis, art. 16, Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:
a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;
b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.
2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici [Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria].
Testo vigente da CodiceAppalti.it
Allegato I.3, articolo 1 (termini massimi delle gare)Serve per la regola su sospensione e proroga dei termini di aggiudicazione
1. A norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:
a) procedura aperta: nove mesi;
b) procedura ristretta: dieci mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
e) dialogo competitivo: sette mesi;
f) partenariato per l’innovazione: nove mesi.
2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:
a) procedura aperta: cinque mesi;
b) procedura ristretta: sei mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.
3. I termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
4. Ove la stazione appaltante o l’ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi.
Testo vigente da CodiceAppalti.it
Il calcolo con la Tabella B, passo per passo
La Tabella B è il metodo ordinario: si applica sempre, salvo che i documenti di gara scelgano la Tabella C. I primi passaggi spettano al progettista, gli altri al direttore dei lavori e alla stazione appaltante a ogni SAL.
-
Scomponi il progetto nelle TOL
Il progettista attribuisce l'importo del progetto a base di gara alle venti TOL della Tabella A.1, seguendo le declaratorie della Tabella A.2 e dando la precedenza alle TOL specializzate (art. 4, comma 3, lett. a). Anche con la Tabella B conviene attribuire ogni voce del computo metrico a una sola TOL: servirà per varianti e subappalti.
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Calcola il peso di ogni TOL
Il peso è il rapporto tra l'importo delle lavorazioni della TOL e l'importo complessivo dei lavori (art. 4, comma 3, lett. b). I pesi sommano a 1, cioè al 100%. Conviene riportare nei documenti di gara la formula dell'indice con l'elenco delle TOL e dei pesi.
pi = importo delle lavorazioni della TOLi / importo complessivo dei lavori -
Separa la componente rifiuti
Nelle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 il costo dei rifiuti si stima a parte e confluisce nella TOL 20 con un proprio peso; nelle altre TOL resta compreso (art. 4, comma 4).
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Se vuoi, togli le TOL sotto il 4%
Solo con la Tabella B le TOL con peso inferiore al 4% si possono espungere per semplificare (art. 4, comma 3, lett. b). Se lo fai, riporta a 100% i pesi rimasti: un progetto con TOL.1 al 55%, TOL.15 al 25%, TOL.14 al 17% e TOL.17 al 3% diventa, senza la TOL.17, 56,70%, 25,77% e 17,53%.
p′i = pi / Σ pesi rimasti -
Normalizza gli indici al mese di aggiudicazione
Per ogni TOL l'indice del mese di aggiudicazione della miglior offerta vale 100 (Tabella B, punto 3). Gli indici del periodo del SAL si rapportano a quel valore. Di conseguenza ISmo vale sempre 100.
Inorm = ISAL / Ibase × 100 -
Calcola l'indice sintetico del SAL
È la media ponderata degli indici normalizzati con i pesi di gara (art. 4, comma 3, lett. c). Per un SAL plurimensile si usa la media degli indici TOL più aggiornati del periodo di maturazione (Tabella B, punto 6, lett. b).
ISpx = Σ (pi × Inorm,i) -
Calcola il coefficiente e arrotondalo
Il coefficiente misura la variazione dell'indice rispetto al mese di aggiudicazione. Va arrotondato alla quarta cifra decimale, per eccesso se la quinta è 5 o più, e l'importo si calcola sul valore arrotondato (Tabella B, punto 4).
K = (ISpx − ISmo) / ISmo = (ISpx − 100) / 100 -
Verifica la soglia del 3%
La clausola si attiva se K supera 0,03 o scende sotto −0,03 (art. 3, comma 2). Il direttore dei lavori accerta il superamento e lo comunica al RUP e all'appaltatore (art. 5, comma 2). Entro la soglia non si determina alcun SAL revisionale.
-
Calcola il SAL revisionale
Si riconosce il 90% della sola parte che eccede il 3%. SALcpx è l'importo maturato nel periodo del SAL, compresi gli oneri di sicurezza, al lordo di recuperi e trattenute e ai prezzi contrattuali dell'offerta (Tabella B, punto 2, lett. b).
se K > 0,03, revisione in aumentoSALrpx = SALcpx × 0,9 × (K − 0,03) se K < −0,03, revisione in diminuzioneSALrpx = SALcpx × 0,9 × (K + 0,03) -
Regola il pagamento
L'importo revisionale, positivo o negativo, si regola con il pagamento di ciascun SAL (art. 5, comma 6). Prima della rata di saldo la stazione appaltante verifica gli importi e compensa quelli non regolati (art. 5, comma 7). Il contratto può prevedere un SAL unico che riporti separatamente importo contrattuale e importo revisionale (art. 5, comma 8).
Due TOL pesano 60% e 40%. Nel mese base gli indici valgono 101,9 e 104,1, nel mese del SAL 104,7 e 106,0. Chi calcola ISmo sugli indici assoluti (102,78) e ISpx su quelli normalizzati (102,3788) ottiene K = −0,39%, una diminuzione che non esiste. Il calcolo corretto parte da ISmo = 100: ISpx = 0,6 × 102,7478 + 0,4 × 101,8252 = 102,3788, quindi K = +2,38%.
Prova la formula
Sposta il cursore sulla variazione dell'indice sintetico e scrivi l'importo del SAL: il grafico mostra la franchigia del 3% e la quota del 90% che viene riconosciuta.
SAL revisionale con la Tabella B
SAL revisionale € 19.665,00Variazione +7,37%, oltre la soglia del 3%: si riconosce il 90% della parte eccedente, 0,9 × (7,37% − 3%) = 3,93%, in aumento. Su un SAL di € 500.000,00 il SAL revisionale è € 19.665,00.
SALrpx = SALcpx × 0,9 × (K − 0,03); in diminuzione SALcpx × 0,9 × (K + 0,03). K arrotondato alla quarta cifra decimale (Tabella B, punto 4).
La Tabella C: un indice per ogni SAL
La Tabella C calcola un indice specifico per ogni SAL, costruito solo sulle TOL effettivamente rendicontate. Rispecchia meglio il contenuto del singolo stato di avanzamento, ma richiede una contabilità per voce. Si può usare solo se prevista nei documenti iniziali di gara e motivata nella determina a contrarre, e non si cambia durante l'esecuzione (art. 5, comma 5).
Una voce, una TOL
Ogni voce del computo metrico estimativo va attribuita a una sola TOL, con precedenza alle specializzate, e l'attribuzione è scritta nei documenti di gara (Tabella C, lett. a).
Ripartisci i costi della sicurezza
I costi del Piano di sicurezza e coordinamento si dividono tra le TOL, in base all'incidenza sulle singole lavorazioni o in proporzione agli importi; anche questo criterio va nei documenti di gara (lett. b).
Pesi di progetto con la sicurezza
Il peso di ogni TOL si calcola sull'importo dei lavori compresi i costi della sicurezza (lett. c).
Attivazione con l'indice di progetto
L'indice sintetico generale, con tutte le TOL comprese quelle sotto il 4%, serve solo a verificare se la revisione si attiva (punto 2).
Kprogetto = (ISpx − ISmo) / ISmoIndice specifico del SAL
Per ogni SAL si calcola l'indice sulle sole TOL rendicontate, con pesi riferiti all'importo del SAL ai prezzi a base di gara e senza i costi della sicurezza (lett. d ed e).
ISSALpx = Σ (pi,SAL × Inorm,i) KSAL = (ISSALpx − ISSALmo) / ISSALmoDoppia condizione
Il SAL riceve la revisione solo se superano la soglia sia l'indice di progetto sia quello del SAL; negli altri casi il SAL non viene revisionato, anche se la clausola è attiva per il progetto (lett. f).
se Kprogetto ≥ 0,03 e KSAL ≥ 0,03SALrpx = SALcpx × 0,9 × (KSAL − 0,03) se Kprogetto ≤ −0,03 e KSAL ≤ −0,03SALrpx = SALcpx × 0,9 × (KSAL + 0,03)
| Aspetto | Tabella B | Tabella C |
|---|---|---|
| Quando si usa | Sempre, salvo diversa previsione | Solo se prevista in gara e motivata in determina |
| Indice per l'importo | Indice sintetico del progetto | Indice specifico di ogni SAL |
| TOL sotto il 4% | Si possono espungere | Restano sempre nell'indice di progetto |
| Condizione | K > 0,03 oppure K < −0,03 | Kprogetto e KSAL entrambi ≥ 0,03 oppure ≤ −0,03 |
| Arrotondamento di K | Quarta cifra decimale | Non previsto: da regolare in gara |
| Contabilità richiesta | Per SAL | Per voce del computo metrico |
- La Tabella B usa la forma stretta «supera» (K > 0,03), la Tabella C quella debole (≥ 0,03): conviene uniformarle.
- La Tabella C non prevede l'arrotondamento del coefficiente alla quarta cifra: è ragionevole estenderlo per coerenza, ma va scritto.
- I pesi del SAL si calcolano sui prezzi a base di gara, mentre il SALcpx è ai prezzi contrattuali: un'asimmetria che nella pratica genera errori.
Esempi svolti
Gli esempi riprendono la guida operativa di Studio Albonet: mese di aggiudicazione febbraio 2026, con gli indici di quel mese posti uguale a 100, e SAL di marzo 2026. Le date servono solo a illustrare il calcolo: una gara aggiudicata a febbraio 2026 rientrerebbe nel regime transitorio (art. 16, comma 2). Per i calcoli reali usa sempre gli indici pubblicati da ISTAT.
- dati di partenza
- valori calcolati
1. Tabella B, variazione sotto il 3%
| TOL | Peso | Indice feb 2026 (base) | Indice mar 2026 | Indice normalizzato | Apporto ponderato |
|---|---|---|---|---|---|
| TOL.1 | 50% | 101,9 | 104,7 | 102,7478 | 51,3739 |
| TOL.14 | 20% | 104,1 | 106,0 | 101,8252 | 20,3650 |
| TOL.15 | 20% | 104,6 | 105,5 | 100,8604 | 20,1721 |
| TOL.17 | 10% | 108,4 | 109,1 | 100,6458 | 10,0646 |
| Totale | 100% | ISpx | 101,9756 |
Da notare: l'indice aumenta, ma senza superare la soglia l'intera variazione resta a carico delle parti come alea contrattuale.
2. Tabella B, variazione sopra il 3%
| TOL | Peso | Indice feb 2026 (base) | Indice mar 2026 | Indice normalizzato | Apporto ponderato |
|---|---|---|---|---|---|
| TOL.18 | 40% | 99,7 | 107,6 | 107,9238 | 43,1695 |
| TOL.4 | 30% | 100,3 | 107,8 | 107,4776 | 32,2433 |
| TOL.5 | 20% | 99,1 | 105,7 | 106,6599 | 21,3320 |
| TOL.19 | 10% | 97,6 | 103,7 | 106,2500 | 10,6250 |
| Totale | 100% | ISpx | 107,3698 |
- Pesi delle TOLIl progetto è scomposto in quattro TOL. I pesi, fissati nei documenti di gara, sommano al 100%.
- Indici del mese base e del SALPer ogni TOL si prendono l'indice di febbraio 2026, mese di aggiudicazione, e quello di marzo 2026, mese del SAL.
- NormalizzazioneL'indice di marzo si rapporta a quello di febbraio posto uguale a 100. Per la TOL.18: 107,6 / 99,7 × 100 = 107,9238.
- Indice sinteticoOgni indice normalizzato si moltiplica per il proprio peso: per la TOL.18, 0,40 × 107,9238 = 43,1695. La somma degli apporti è ISpx = 107,3698.
- Coefficiente arrotondatoK = (107,3698 − 100) / 100 = 0,0736977, che arrotondato alla quarta cifra decimale diventa 0,0737, cioè 7,37%.
- Soglia e SAL revisionale0,0737 supera 0,03: la clausola si attiva. SALrpx = 500.000 × 0,9 × (0,0737 − 0,03) = € 19.665,00.
Da notare: la revisione copre solo la parte che eccede il 3%, e al 90%. Se le TOL più esposte avessero un peso basso, anche variazioni forti su singole lavorazioni potrebbero non essere compensate.
3. Tabella B, revisione in diminuzione
Da notare: la revisione opera anche in diminuzione. La stazione appaltante deve prevedere come recuperare l'importo, per esempio sui SAL successivi o sulla rata di saldo.
4. Tabella C, revisione sul singolo SAL
| TOL | Peso | Indice feb 2026 (base) | Indice mar 2026 | Indice normalizzato | Apporto ponderato |
|---|---|---|---|---|---|
| TOL.18 | 60% | 99,7 | 107,6 | 107,9238 | 64,7543 |
| TOL.4 | 40% | 100,3 | 107,8 | 107,4776 | 42,9910 |
| Totale | 100% | ISSALpx | 107,7453 |
Da notare: la revisione è alta perché il SAL contiene proprio le TOL con le variazioni maggiori. La Tabella C segue meglio il singolo SAL, ma richiede una contabilità per voce.
5. Tabella C, progetto sopra soglia ma SAL sotto il 3%
| TOL | Peso | Indice feb 2026 (base) | Indice mar 2026 | Indice normalizzato | Apporto ponderato |
|---|---|---|---|---|---|
| TOL.14 | 40% | 104,1 | 106,0 | 101,8252 | 40,7301 |
| TOL.15 | 40% | 104,6 | 105,5 | 100,8604 | 40,3442 |
| TOL.17 | 20% | 108,4 | 109,1 | 100,6458 | 20,1292 |
| Totale | 100% | ISSALpx | 101,2034 |
Da notare: con la Tabella C l'appalto può essere revisionabile in astratto e il singolo SAL non ricevere nulla, se le sue TOL non superano da sole la soglia.
6. Accordo quadro: il contratto attuativo
| TOL | Peso | Indice feb 2026 (base) | Indice mar 2026 | Indice normalizzato | Apporto ponderato |
|---|---|---|---|---|---|
| TOL.12 | 50% | 92,4 | 98,4 | 106,4935 | 53,2468 |
| TOL.11 | 30% | 101,0 | 105,8 | 104,7525 | 31,4257 |
| TOL.7 | 20% | 96,2 | 100,7 | 104,6778 | 20,9356 |
| Totale | 100% | ISpx | 105,6080 |
Da notare: la norma indica il mese di aggiudicazione della miglior offerta (art. 6, comma 2, lett. c), che la guida Albonet riferisce all'aggiudicazione dell'accordo quadro, anche se tra questa e la stipula del contratto attuativo può passare molto tempo.
7. SAL plurimensile con la Tabella B
| TOL | Peso | Indice norm. feb | Indice norm. mar | Media del periodo | Apporto ponderato |
|---|---|---|---|---|---|
| TOL.18 | 40% | 100,0000 | 107,9238 | 103,9619 | 41,5848 |
| TOL.4 | 30% | 100,0000 | 107,4776 | 103,7388 | 31,1216 |
| TOL.5 | 20% | 100,0000 | 106,6599 | 103,3300 | 20,6660 |
| TOL.19 | 10% | 100,0000 | 106,2500 | 103,1250 | 10,3125 |
| Totale | 100% | ISpx medio | 103,6849 |
Da notare: la media del periodo attenua il picco di marzo rispetto a un SAL solo mensile. La clausola deve dire come trattare i mesi del periodo non ancora pubblicati da ISTAT.
Riepilogo
| N. | Metodo e caso | K progetto | K SAL | SALcpx | SALrpx |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabella B, sotto soglia | 1,98% | – | € 350.000,00 | € 0,00 |
| 2 | Tabella B, sopra soglia | 7,37% | – | € 500.000,00 | € 19.665,00 |
| 3 | Tabella B, in diminuzione | −4,20% | – | € 500.000,00 | −€ 5.400,00 |
| 4 | Tabella C, revisione sul SAL | 7,37% | 7,75% | € 420.000,00 | € 17.955,00 |
| 5 | Tabella C, SAL sotto soglia | 7,37% | 1,20% | € 300.000,00 | € 0,00 |
| 6 | Accordo quadro, contratto attuativo | 5,61% | – | € 250.000,00 | € 5.872,50 |
| 7 | Tabella B, SAL plurimensile | 3,68% | – | € 600.000,00 | € 3.672,00 |
Gli importi sono calcolati sul coefficiente arrotondato alla quarta cifra decimale, come prescrive la Tabella B, punto 4; per la Tabella C lo stesso arrotondamento è applicato per coerenza.
Casi particolari
SAL plurimensili e SAL «a importo»
Se il SAL copre più mesi, il coefficiente si calcola sulla media degli indici TOL più aggiornati del periodo di maturazione (Tabella B, punto 6, lett. b). La norma non dice quale media: conviene scrivere nella clausola che è la media aritmetica semplice e precisare come trattare i mesi non ancora pubblicati. Secondo la guida Albonet, per il primo SAL plurimensile gli indici si prendono dalla data di avvio delle prestazioni e non da quella di aggiudicazione, come invece sostengono in molti; la guida fa rientrare tra i plurimensili anche i SAL contabilizzati al raggiungimento di un importo.
Indici non ancora pubblicati
ISTAT pubblica gli indici TOL con circa due mesi di ritardo, quindi alla scadenza del SAL gli indici del periodo spesso mancano. La clausola dovrebbe scegliere tra due strade: adottare il SAL revisionale con l'ultimo indice disponibile salvo conguaglio, oppure rinviare la determinazione al SAL successivo; in entrambi i casi va prevista la rettifica e la compensazione in sede di saldo. Revisione-LLPP segnala se gli indici sono tutti, in parte o per nulla disponibili e distingue il calcolo definitivo da quello provvisorio.
Sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione
I documenti di gara devono prevedere che, in caso di sospensione o proroga nelle ipotesi dell'Allegato I.3, art. 1, commi 3, 4 e 5, il valore di riferimento è quello del mese di scadenza del termine massimo per aggiudicare (art. 4, comma 2). I termini massimi, che decorrono dal bando o dall'invio degli inviti, sono questi:
| Procedura | Qualità/prezzo o costo del ciclo di vita | Minor prezzo |
|---|---|---|
| Aperta | 9 mesi | 5 mesi |
| Ristretta | 10 mesi | 6 mesi |
| Competitiva con negoziazione | 7 mesi | 4 mesi |
| Negoziata senza bando | 4 mesi | 3 mesi |
| Dialogo competitivo | 7 mesi | – |
| Partenariato per l'innovazione | 9 mesi | – |
Le proroghe possibili: fino a un mese per la verifica dell'anomalia (comma 4); per circostanze eccezionali, con atto motivato del RUP, fino a tre mesi per concludere la gara, e altri tre per ulteriori situazioni imprevedibili certificate (comma 5). La norma rinvia ai termini dei commi 1 e 2 senza contare le proroghe e non disciplina il ritardo della stazione appaltante in assenza di provvedimenti: anche questo è da regolare negli atti di gara.
Accordi quadro
L'indice sintetico si individua alla stipula di ciascun contratto attuativo, in funzione delle sue lavorazioni, dei suoi importi e delle TOL associate; l'importo di riferimento è quello del contratto attuativo, mentre il valore base resta il mese di aggiudicazione della miglior offerta (art. 6, comma 2, lett. c), che la guida Albonet riferisce all'aggiudicazione dell'accordo quadro. Tra quella data e la stipula del contratto attuativo possono passare anni: conviene chiarire il riferimento nei documenti di gara.
Varianti in corso d'opera
Con una variante solo quantitativa restano le TOL e si ricalcolano i pesi; con una variante qualitativa si aggiungono le TOL delle nuove lavorazioni e si ricalcolano tutti i pesi (art. 7, comma 1). Il nuovo indice vale per i SAL successivi all'approvazione della variante e restano ferme le somme già regolate (comma 2). Esempio: TOL.1 al 60% e TOL.15 al 40%; una variante porta gli importi a 70 e 30, e il nuovo indice si applica dai SAL seguenti. La norma non prevede una nuova data base per le lavorazioni di variante: se i nuovi prezzi sono già aggiornati alla data della variante, la clausola deve evitare di compensare due volte lo stesso aumento.
Subappalto
I contratti di subappalto disciplinano le proprie clausole di revisione, tenendo conto dei meccanismi e dei limiti dell'art. 60 e delle prestazioni affidate; l'appaltatore risponde del rispetto degli obblighi (art. 8, comma 1). Se la stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore, la revisione si determina e si paga come per i SAL; negli altri casi provvede l'appaltatore secondo il contratto di subappalto (comma 2). Applicare al subappalto l'indice dell'intero appalto non è sempre corretto: meglio parametrarlo alle TOL effettivamente subaffidate.
Appalto integrato
L'indice si individua nel progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara e si ricalcola nel progetto esecutivo, fermo il valore base del mese di aggiudicazione (art. 9). La norma non dice nulla sulla revisione del corrispettivo della progettazione compresa nell'appalto: conviene regolarlo negli atti.
Copertura finanziaria
Oltre agli accantonamenti dell'Allegato I.7, per i maggiori oneri si usano le somme per imprevisti nel limite del 50%, i ribassi d'asta non destinati diversamente e le somme disponibili di interventi già collaudati (art. 15, comma 1; art. 60, comma 5). Le somme risparmiate con le revisioni in diminuzione vanno negli accantonamenti (art. 15, comma 2). Quando le risorse risultano utilizzate o impegnate per l'80% o più, la stazione appaltante avvia per tempo il reintegro, anche rimodulando la programmazione triennale o usando le economie di varianti in diminuzione (art. 15, comma 4).
Quando la revisione non basta
Se l'art. 60 non garantisce l'equilibrio contrattuale e non è possibile ripristinarlo rinegoziando secondo buona fede, la stazione appaltante o l'appaltatore possono chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (Allegato II.2-bis, art. 2, comma 2).
Cosa scrivere negli atti di gara
Una clausola che si limita a ripetere la norma non basta: deve indicare l'indice sintetico, la cadenza di monitoraggio, il metodo di calcolo, la decorrenza e le modalità di pagamento, compreso il caso degli indici non ancora pubblicati. Questa è la check list della guida Albonet, con la natura di ogni clausola.
- Obbligatoriaprevista dalla norma
- Consigliatasuggerita per evitare contestazioni
- Facoltativascelta della stazione appaltante
Verifiche preliminari1 clausola
- Regime temporale applicabileConsigliata
Dare atto del regime revisionale in base alla data di avvio della procedura rispetto al decreto MIT di adozione degli indici TOL.
Allegato II.2-bis, art. 16, commi 1-3
Progettazione4 clausole
- Scomposizione in TOLObbligatoria
Classificare l'importo del progetto nelle TOL della Tabella A.1 secondo le declaratorie della Tabella A.2, con precedenza alle specializzate; attribuire ogni voce del computo a una sola TOL (obbligo espresso con la Tabella C).
art. 4, comma 3, lett. a); Tabelle A.1 e A.2; Tabella C, lett. a) - Pesi e formula dell'indice sinteticoObbligatoria
Calcolare il peso di ogni TOL (i pesi sommano a 1) e, come consiglia la guida, riportare nei documenti di gara la formula IS = Σ (p × ITOL) con l'elenco delle TOL e dei pesi.
art. 4, comma 3, lett. b) e c) - Componente rifiutiObbligatoria
Se il progetto comprende le TOL 4, 9, 10, 18 o 19, stimare a parte il costo dei rifiuti con la TOL 20 e il suo peso.
art. 4, comma 4 - Espunzione delle TOL sotto il 4%Facoltativa
Solo con la Tabella B: dichiararla negli atti e prevedere che i pesi rimasti siano riportati al 100%.
art. 4, comma 3, lett. b); Tabella B, punto 3
Documenti di gara14 clausole
- Clausola di revisione prezziObbligatoria
Meccanismo automatico di riequilibrio con indice sintetico, cadenza di monitoraggio, metodo di calcolo, decorrenza e modalità di pagamento. Una clausola che ripete la norma non basta.
art. 60, comma 1; Allegato II.2-bis, art. 2, comma 1 - Frequenza di monitoraggioObbligatoria
Fissare la cadenza, non superiore a quella di aggiornamento degli indici TOL (mensili, pubblicati con circa 60 giorni di ritardo); conviene allinearla ai SAL.
art. 3, comma 1 - Scelta tra Tabella B e Tabella CObbligatoria
In assenza di previsione si applica la Tabella B. La Tabella C va prevista in gara e motivata nella determina a contrarre; il metodo non cambia in esecuzione.
art. 5, comma 5 - Ripartizione dei costi della sicurezzaObbligatoria
Solo con la Tabella C: criterio di ripartizione tra le TOL, per incidenza sulle lavorazioni o in proporzione agli importi.
Tabella C, lett. b) - Sospensione o proroga dei termini di aggiudicazioneObbligatoria
Prevedere che il valore base sia quello del mese di scadenza del termine massimo dell'Allegato I.3; conviene precisare il termine esatto nel provvedimento di aggiudicazione.
art. 4, comma 2, quarto periodo - Valore base e normalizzazioneConsigliata
Scrivere che ogni indice TOL è normalizzato ponendo 100 il mese di aggiudicazione, che IS al mese base vale 100 e che è vietato mescolare valori assoluti e normalizzati.
Tabella B, punti 2 e 3 - Arrotondamento del coefficienteConsigliata
Richiamare l'arrotondamento alla quarta cifra decimale ed estenderlo espressamente al coefficiente del SAL della Tabella C.
Tabella B, punto 4 - Formulazione delle soglieConsigliata
Chiarire che la soglia del 3% riguarda la variazione percentuale dell'indice e uniformare la forma «maggiore di» e «maggiore o uguale».
art. 3, comma 2; Tabella B, punto 1; Tabella C, lett. f) - SAL plurimensiliConsigliata
Definire la media degli indici del periodo di maturazione (per esempio aritmetica semplice), compresi i SAL contabilizzati al raggiungimento di un importo.
Tabella B, punto 6, lett. b) - Indici non ancora pubblicatiConsigliata
Scegliere tra SAL revisionale con l'ultimo indice disponibile salvo conguaglio e rinvio al SAL successivo; prevedere rettifica e compensazione al saldo.
art. 3, comma 1; Tabella B, punto 6 - DecorrenzaConsigliata
Coordinare le «prestazioni da eseguire dopo l'attivazione» con il SAL: la revisione si determina in corrispondenza dei SAL adottati a decorrere dalla data dell'accertamento del direttore dei lavori, senza riaprire SAL già regolati.
art. 3, comma 3; art. 5, commi 2 e 3 - Recupero delle revisioni in diminuzioneConsigliata
Prevedere come si recuperano gli importi negativi (SAL successivi o rata di saldo) e l'iscrizione delle somme negli accantonamenti.
art. 15, comma 2 - Pagamento semplificatoFacoltativa
Possibile un SAL unico che riporti separatamente importo contrattuale e importo revisionale; valutarne l'impatto finanziario nei lavori lunghi.
art. 5, comma 8 - Copertura finanziariaObbligatoria
Prevedere nel quadro economico le risorse per la revisione e il monitoraggio della soglia dell'80% per il reintegro.
art. 60, comma 5; Allegato II.2-bis, art. 15, commi 1 e 4
Fattispecie particolari3 clausole
- Accordo quadroObbligatoria
Indice individuato alla stipula di ogni contratto attuativo; importo di riferimento quello del contratto attuativo; valore base il mese di aggiudicazione della miglior offerta.
art. 6, commi 1 e 2 - Appalto integratoObbligatoria
Indice nel progetto di fattibilità e ricalcolo nel progetto esecutivo, fermo il valore base; conviene regolare anche la revisione del corrispettivo della progettazione.
art. 9, commi 1 e 2 - Subappalto e sub-contrattiObbligatoria
Richiamare l'obbligo di clausole revisionali nei subcontratti e, con il pagamento diretto, l'applicazione dell'art. 5; conviene parametrare l'indice alle TOL subaffidate.
art. 8, commi 1 e 2
Esecuzione1 clausola
- Varianti in corso d'operaPer legge
Nuovi pesi per le varianti quantitative, nuove TOL e pesi per quelle qualitative, dai SAL successivi all'approvazione; prevedere una regola contro le duplicazioni se i nuovi prezzi sono già aggiornati.
art. 7, commi 1 e 2
Come lo calcola Revisione-LLPP
Nel foglio CALCOLO REV inserisci il mese di aggiudicazione, l'inizio e la fine del periodo del SAL, l'importo del SAL, il metodo (Tabella B o C) e, per la Tabella C, i costi della sicurezza. Nella tabella delle TOL indichi gli importi del progetto e, con la Tabella C, quelli del SAL. Il software calcola i pesi, prende gli indici ISTAT del mese di aggiudicazione e del periodo del SAL, li normalizza e mostra nel riquadro dei risultati l'indice ISpx, il coefficiente con la verifica della soglia e il SAL revisionale.
Con la Ricerca TOL trovi la tipologia giusta per parola chiave, con la motivazione del collegamento e le categorie OG e OS corrispondenti. Ogni SAL revisionale finisce nel Registro SAL, da cui generi il verbale per la stazione appaltante o l'istanza dell'appaltatore.
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Domande frequenti
La revisione deve chiederla l'impresa?
No. La clausola si attiva automaticamente, anche senza istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico supera la soglia (Allegato II.2-bis, art. 3, comma 2). Il direttore dei lavori accerta il superamento e lo comunica al RUP e all'appaltatore (art. 5, comma 2). L'impresa può comunque presentare un'istanza: Revisione-LLPP la prepara dal registro dei SAL.
La soglia del 3% si calcola sull'importo del contratto?
L'art. 3, comma 2 fa riferimento alla «soglia del 3 per cento […] dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione», ma, come osserva la guida Albonet, ciò che si misura è la variazione percentuale dell'indice sintetico: il coefficiente K è un numero puro, non un importo. Conviene chiarirlo negli atti di gara.
Si può passare dalla Tabella B alla Tabella C durante i lavori?
No. La Tabella C va prevista nei documenti iniziali di gara e motivata nella determina a contrarre, e non può essere modificata nel corso dell'esecuzione; senza previsione espressa si applica la Tabella B (art. 5, comma 5).
Le TOL con peso sotto il 4% vanno escluse?
È una facoltà, solo con la Tabella B (art. 4, comma 3, lett. b). Se le escludi, riporta al 100% i pesi rimasti. Con la Tabella C l'indice di progetto le considera sempre (Tabella C, punto 2).
I costi della sicurezza entrano nel calcolo?
Il SALcpx li comprende sempre (Tabella B, punto 2, lett. b). Con la Tabella C i costi della sicurezza entrano nei pesi delle TOL di progetto ma non nell'indice specifico del SAL, mentre il SAL revisionale è calcolato su un importo che li comprende (Tabella C, lett. c, d e f).
Si può escludere la revisione per il primo anno di contratto?
Il MIT, rispondendo proprio a questa domanda, ha ricordato che dopo il correttivo il punto di partenza per calcolare le variazioni è l'aggiudicazione e che la stazione appaltante monitora gli indici con la frequenza indicata nei documenti di gara, non superiore a quella di aggiornamento degli indici (quesito n. 3698 del 2 ottobre 2025). La risposta non prevede periodi iniziali di esclusione.
Gli indici del mese del SAL non sono ancora usciti: che si fa?
La norma non lo dice. È bene che la clausola scelga tra il SAL revisionale con l'ultimo indice disponibile, salvo conguaglio, e il rinvio al SAL successivo. Revisione-LLPP segnala la disponibilità degli indici e consente la rettifica quando ISTAT li pubblica.
Quali regole valgono per le gare avviate prima del 27 aprile 2026?
In via transitoria restano l'art. 60, comma 3, lett. a) e comma 4 nel testo del 1° luglio 2023 (Allegato II.2-bis, art. 16, comma 2). Per le procedure avviate dal 31 dicembre 2024 e prima del decreto MIT le clausole usano comunque la soglia del 3% e la quota del 90% del nuovo art. 60, comma 2, lett. a) (MIT, quesito n. 3312 del 3 aprile 2025).
Giurisprudenza e prassi
- MIT, quesito n. 3312 del 3 aprile 2025
Per le gare di lavori avviate dopo il correttivo l'ultravigenza del vecchio art. 60 riguarda solo il comma 3, lett. a) e il comma 4: le clausole devono contenere le percentuali del nuovo comma 2, lett. a).
- MIT, quesito n. 3698 del 2 ottobre 2025
Sulla possibilità di escludere la revisione nel primo anno: il punto di partenza per calcolare le variazioni è l'aggiudicazione e gli indici si monitorano con la frequenza fissata nei documenti di gara (Allegato II.2-bis, art. 3, comma 1).
- MIT, nota dell'8 aprile 2026, prot. n. 6587
La revisione prezzi aumenta il consuntivo dell'opera e legittima l'aggiornamento del compenso del direttore dei lavori esterno.
- TAR Molise, sez. I, 5 marzo 2026, n. 93
Le condizioni economiche non si modificano prima della stipula: è legittima la revoca dell'aggiudicazione all'operatore che subordina la firma a una revisione preventiva dei prezzi.
- Consiglio di Stato, sez. IV, 5 maggio 2025, n. 3787
La revisione prezzi tutela sia l'amministrazione da aumenti incontrollati del corrispettivo sia l'impresa dall'alterazione dell'equilibrio contrattuale.
Massime e quesiti dalla banca dati di CodiceAppalti.it.
Riferimenti
- Art. 60 del D.Lgs. 36/2023, testo vigente (CodiceAppalti.it)
- Allegato II.2-bis, modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi (CodiceAppalti.it)
- Allegato I.3, termini delle procedure di appalto (CodiceAppalti.it)
- ISTAT, indici per i contratti pubblici (art. 60)
- ANCE, pubblicati gli indici di costo per TOL
- Il metodo per servizi e forniture