Revisione prezzi in servizi e forniture: indici ISTAT, soglia del 5% e prezzi revisionati

Negli appalti di servizi e forniture la revisione prezzi si calcola sugli indici ISTAT associati al CPV dell'appalto: prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, retribuzioni contrattuali. Se l'indice, o il sistema ponderato di indici, varia di oltre il 5% rispetto al mese di aggiudicazione, la stazione appaltante comunica i prezzi revisionati, che riconoscono l'80% della parte eccedente sulle prestazioni ancora da eseguire.

Aggiornato al 27 ottobre 2026. Riferimenti: art. 60 D.Lgs. 36/2023, Allegato II.2-bis, Sezione III e Tabella D.

In breve

Norma
Art. 60, commi 2, lett. b), 2-bis, 3, lett. b) e 4-ter, D.Lgs. 36/2023; Allegato II.2-bis, Sezione III (artt. 10-14) e Tabella D.
Per quali contratti
Contratti di durata, il cui oggetto non è una prestazione a esecuzione istantanea (Allegato II.2-bis, art. 1, comma 3).
Esclusi
Gli appalti il cui prezzo è già determinato in base a una indicizzazione (art. 60, comma 4-ter).
Indici
ISTAT: prezzi al consumo NIC per classificazione ECOICOP (PC), prezzi alla produzione dell'industria per il mercato interno (PPI), prezzi alla produzione dei servizi business to business (PPS), retribuzioni contrattuali orarie (IR), per settore ATECO (art. 10).
Scelta dell'indice
Dal CPV dell'appalto con la Tabella D: un indice (D.1), un indice o un sistema ponderato (D.2), un sistema ponderato (D.3) (art. 11).
Valore di riferimento
Il valore al mese del provvedimento di aggiudicazione; con sospensione o proroga dei termini, quello del mese di scadenza del termine massimo per aggiudicare (art. 12, comma 1).
Soglia
Variazione superiore al 5%, in aumento o in diminuzione (art. 3, comma 2).
Quanto si riconosce
L'80% della parte che eccede il 5%, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione (art. 3, comma 3).
Pagamento
Secondo le modalità operative fissate nei documenti di gara: la stazione appaltante comunica i prezzi revisionati all'appaltatore (art. 12, comma 2).
Da quando
Procedure avviate dal 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore dell'Allegato (art. 16, comma 1, lett. b).

A quali contratti si applica

  • Procedure avviate dal 31 dicembre 2024. Per servizi e forniture l'Allegato II.2-bis si applica dalla sua entrata in vigore (art. 16, comma 1, lett. b); le procedure avviate prima seguono il regime dell'art. 60 previgente.
  • Solo contratti di durata. La revisione non si applica alle prestazioni a esecuzione istantanea, come una consegna una tantum (art. 1, comma 3). In un contratto misto con una fornitura istantanea e un servizio di assistenza di 36 mesi, la clausola si applica alla sola componente di servizio (MIT, quesito n. 4053 del 2 marzo 2026).
  • Contratti misti con lavori. Alla componente lavori si applica la Sezione II dell'Allegato, a servizi e forniture la Sezione III (art. 1, comma 4); soglie e quote sono il 3% e il 90% per i lavori, il 5% e l'80% per servizi e forniture (art. 3, commi 2 e 3).
  • Prezzo già indicizzato. Se il prezzo del contratto è determinato in base a una indicizzazione, la clausola dell'art. 60, comma 1 non si applica (art. 60, comma 4-ter). È diverso dal caso dei settori con indici propri, che possono sostituire gli indici ISTAT (stesso comma, primo periodo; art. 10, comma 2), e dal meccanismo «ordinario» di adeguamento che si può affiancare alla revisione (art. 60, comma 2-bis).
Il punto critico

A differenza dei lavori, per servizi e forniture la norma non contiene una formula tabellare come le Tabelle B e C: le modalità operative di calcolo e di pagamento le definisce la stazione appaltante nei documenti di gara (art. 12, comma 2). Se mancano, diventa incerto come quantificare la revisione.

Il testo della norma

Il testo vigente delle disposizioni sulla revisione prezzi in servizi e forniture. Le parole della legge sono composte in carattere graziato; il resto della pagina è commento.

Art. 60, D.Lgs. 36/2023: Revisione prezziArticolo modificato dal D.Lgs. 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.

2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Testo vigente da CodiceAppalti.it

Allegato II.2-bis, art. 1, Ambito di applicazione

1. Il presente allegato disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.

3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.

4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.

Testo vigente da CodiceAppalti.it

Allegato II.2-bis, art. 3, Attivazione delle clausole di revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Testo vigente da CodiceAppalti.it

Allegato II.2-bis, art. 10, Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture

1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:

a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;

b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti “per il mercato interno;

c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici “business to business”(BtoB) per settore economico ATECO;

d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.

2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.

Testo vigente da CodiceAppalti.it

Allegato II.2-bis, art. 11, Individuazione degli indici revisionali rilevanti

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell'attività oggetto dell'appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).

2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'appalto, individuano l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:

a) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.1., è individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;

b) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.2., è individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;

c) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.3., è individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;

d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all'indice o agli indici ISTAT.

3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di più indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.

4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione di cui all'articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l'adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.

Testo vigente da CodiceAppalti.it

Allegato II.2-bis, art. 12, Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

2. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.

Testo vigente da CodiceAppalti.it

Allegato II.2-bis, art. 13, Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio

1. In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:

a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell'appalto;

b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;

c) ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l'articolo 12, comma 1;

d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;

e) nell'ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l'applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l'indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.

3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l'articolo 12.

Testo vigente da CodiceAppalti.it

Allegato II.2-bis, Tabella D (articolo 11), punti 1-9L'associazione tra CPV e indici ISTAT (l'elenco dei CPV è nell'Allegato)

1. Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici. Il Common Procurement Vocabulary è un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 è in vigore dal 17.09.2008. Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.

2. Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, le stazioni appaltanti indicano un'associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o più indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.

3. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di più indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.

4. L'elenco dei CPV è suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:

Tabella DTipologia di associazioneRazionalePonderazione
D.1. CPV con associazione univoca ad un indice ISTATUnivocaÈ presente un indice Istat che rappresenta in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPVNo
D.2. CPV con associazione ad uno o più indici ISTATUnivoca (scelta su diverse opzioni di indici)Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato. Si richiede di selezionare un solo indice ritenuto maggiormente rappresentativoNo
Media ponderata di diversi indiciSono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato anche in ragione dell’eterogeneità del contratto. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto rispetto agli indici ritenuti maggiormente rappresentativiSi
D.3. CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT in cui è necessaria una ponderazioneMedia ponderata di diversi indiciSono presenti diversi indici che concorrono alla migliore rappresentazione della dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione di alcuni o tutti gli indici individuati che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contrattoSi

5. La stazione appaltante, al fine di applicare l’istituto della revisione dei prezzi:

a) stabilisce l’oggetto dell’appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l’oggetto specifico dell’appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;

b) individua l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato [Qualora l’oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riporta nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento];

c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati nell’associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.

6. Ai fini dell’operatività della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell’indice o la media ponderata degli indici selezionati nell’associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0).

7. La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

Vt = (It − I0) / I0 × 100

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l’indice utilizzato.

Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:

Vt = w1 × Vt(1) + w2 × Vt(2) + ⋯ + wi × Vt(i)

dove Vt(1), Vt (2),…, Vt (i) sono le variazioni degli indici individuati e w1 , w2 , wi i rispettivi pesi [La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%.].

Ai fini dell’applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l’oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensità di manodopera l’indice composto scelto dalla stazione appaltante potrà tenere conto dell’indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell’indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell’incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.

8. Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l’effettiva disponibilità attraverso consultazione del portale ISTAT.

9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.

Testo vigente da CodiceAppalti.it

Allegato II.2-bis, art. 14, Subappalto

1. Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13.

Testo vigente da CodiceAppalti.it

Allegato II.2-bis, art. 15, Copertura economica e finanziaria

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7.

3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del codice.

4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.

Testo vigente da CodiceAppalti.it

Allegato II.2-bis, art. 16, Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:

a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;

b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.

2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici [Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria].

Testo vigente da CodiceAppalti.it

Allegato I.3, articolo 1 (termini massimi delle gare)Serve per la regola su sospensione e proroga dei termini di aggiudicazione

1. A norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

a) procedura aperta: nove mesi;

b) procedura ristretta: dieci mesi;

c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;

d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;

e) dialogo competitivo: sette mesi;

f) partenariato per l’innovazione: nove mesi.

2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

a) procedura aperta: cinque mesi;

b) procedura ristretta: sei mesi;

c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;

d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

3. I termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

4. Ove la stazione appaltante o l’ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi.

Testo vigente da CodiceAppalti.it

Come si sceglie l'indice

Il punto di partenza è il CPV con cui la stazione appaltante descrive l'oggetto dell'appalto, anche in modo prevalente (art. 11, comma 1). La Tabella D dell'Allegato associa i CPV agli indici ISTAT e li divide in tre gruppi.

Tabella D, punto 4, in sintesi
TabellaAssociazioneCosa fa la stazione appaltantePesi
D.1Univoca a un indice ISTATUsa l'indice indicato per il CPVNo
D.2A uno o più indici ISTATSceglie un solo indice tra quelli proposti, oppure costruisce una media ponderataSe pondera, li indica in gara
D.3A più indici, con ponderazione necessariaCostruisce la media ponderata degli indici indicatiSì, indicati in gara
  • CPV più dettagliato di quelli in tabella: si usa il CPV di livello inferiore e la sua associazione (art. 11, comma 2, lett. d). Se così si perde aderenza all'oggetto, si può motivare un indice diverso (comma 5).
  • CPV non presente: la stazione appaltante sceglie l'indice dell'art. 10 più pertinente, tenendo conto delle associazioni della Tabella D (art. 11, comma 4).
  • Indici diversi da quelli tabellari: ammessi con motivazione nei documenti di gara, se l'appalto non è ben rappresentato o se ISTAT ha cambiato gli indici (art. 11, comma 5).
  • Pesi: in un sistema ponderato vanno indicati nei documenti di gara e devono sommare al 100% (art. 11, comma 3; Tabella D, punti 5 e 7). Conviene scrivere la formula per esteso, per esempio 0,3 × iPC[08204] + 0,5 × iPPI[263] + 0,2 × iIR[61]. Nei servizi ad alta intensità di manodopera il peso dell'indice delle retribuzioni va riferito all'incidenza stimata della manodopera indicata nel bando.
  • Disponibilità: prima di bandire, la stazione appaltante verifica sul portale ISTAT che gli indici scelti esistano e siano aggiornati (Tabella D, punto 8). PC, PPI e IR sono mensili; i PPS sono trimestrali e possono uscire anche con sei mesi di ritardo.
Le quattro famiglie di indici dell'art. 10
SiglaIndice ISTATClassificazioneFrequenza
PCPrezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)ECOICOPMensile
PPIPrezzi alla produzione dell'industria, mercato internoATECOMensile
PPSPrezzi alla produzione dei servizi, business to businessATECOTrimestrale
IRRetribuzioni contrattuali orarieTipo di contratto e ATECOMensile

Dal 2026 ISTAT pubblica gli indici dei prezzi al consumo secondo la nuova classificazione ECOICOP 2: i codici riportati nella Tabella D vanno ricondotti alla nuova nomenclatura. Revisione-SSFF fa la conversione dal vecchio al nuovo codice.

Il calcolo sull'intero contratto, passo per passo

È il percorso più lineare: un indice, o un sistema ponderato, per tutto il contratto; una verifica della soglia del 5%; un coefficiente che aggiorna i prezzi delle prestazioni future.

  1. Fissa il valore iniziale I0

    È il valore dell'indice, o del sistema ponderato, al mese del provvedimento di aggiudicazione (art. 12, comma 1). Con sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione si prende il mese di scadenza del termine massimo dell'Allegato I.3.

  2. Rileva It con la cadenza fissata in gara

    La frequenza di monitoraggio è indicata nei documenti di gara e non può superare quella di aggiornamento degli indici (art. 3, comma 1). Se l'indice esce in ritardo, la clausola deve dire se usare l'ultimo valore disponibile o attendere.

  3. Calcola la variazione

    Si confronta sempre il valore della rilevazione con quello iniziale (Tabella D, punto 7). Con un sistema ponderato si calcola prima la variazione di ogni indice, poi la media pesata.

    V = (It − I0) / I0 × 100 sistema ponderato, con w1 + … + wi = 100%Vt = w1 × Vt(1) + w2 × Vt(2) + … + wi × Vt(i)
  4. Verifica la soglia del 5%

    La clausola si attiva automaticamente, anche senza istanza dell'appaltatore, quando la variazione supera il 5% in aumento o in diminuzione (art. 3, comma 2). Entro la soglia non c'è revisione, anche se la variazione è economicamente rilevante. Conviene verbalizzare l'esito di ogni verifica.

  5. Calcola il coefficiente revisionale

    Si riconosce l'80% della sola parte che eccede il 5% (art. 3, comma 3). La norma non scrive la formula: questa è la sua traduzione operativa, da riportare nei documenti di gara.

    se V > 5%C = 0,80 × (V − 5%) se V < −5%C = 0,80 × (V + 5%)
  6. Aggiorna i prezzi delle prestazioni da eseguire

    La stazione appaltante comunica all'appaltatore i prezzi revisionati, da applicare alle prestazioni future (art. 12, comma 2). In alternativa, se la clausola lo prevede, si calcola un importo revisionale sulla base B delle prestazioni ancora da eseguire.

    Prezzo revisionato = prezzo contrattuale × (1 + C) Importo revisionale R = B × C
  7. Alle rilevazioni successive riparti sempre da I0

    La variazione si misura sempre rispetto al mese di aggiudicazione e il nuovo coefficiente si applica al prezzo contrattuale originario, non a quello già revisionato. Con I0 = 100 e un prezzo di € 10,00: a t1 l'indice vale 108, C = 0,80 × 3% = 2,4% e il prezzo diventa € 10,24; a t2 vale 112, C = 0,80 × 7% = 5,6% e il prezzo diventa € 10,56. Calcolare la seconda variazione su 108 (+3,7%, sotto soglia) o applicare il 5,6% a € 10,24 (€ 10,81) sono errori.

Cosa scrivere nella comunicazione all'appaltatore

Indice o indici usati, valore I0 e valore It, variazione calcolata, soglia applicata, coefficiente riconosciuto, data di decorrenza e prestazioni interessate. La clausola dovrebbe anche dire da quando si applica il nuovo prezzo: dalla comunicazione, dal periodo di fatturazione successivo o da un'altra data oggettiva.

Prova la formula

Sposta il cursore sulla variazione dell'indice e scrivi il valore delle prestazioni ancora da eseguire: il grafico mostra la franchigia del 5% e la quota dell'80% che viene riconosciuta.

Importo revisionale in servizi e forniture

Importo revisionale € 14.688,00Variazione +11,12%, oltre la soglia del 5%: si riconosce l'80% della parte eccedente, 0,8 × (11,12% − 5%) = 4,90%, in aumento. Su € 300.000,00 l'importo revisionale è € 14.688,00.

Importo revisionale = B × 0,80 × (V − 5%); in diminuzione B × 0,80 × (V + 5%). I prezzi revisionati valgono per le prestazioni da eseguire. Il cursore arrotonda la variazione al centesimo.

La revisione per singola prestazione (art. 13)

Negli appalti con servizi o forniture di natura diversa, riconducibili a CPV associati a indici diversi, la verifica della soglia si fa sull'insieme del contratto, ma le somme si possono determinare prestazione per prestazione. La variante va prevista nei documenti iniziali di gara: introdurla in esecuzione espone a contestazioni.

  1. Un CPV per ogni prestazione

    Ogni prestazione economicamente autonoma va ricondotta al proprio CPV, senza scomposizioni artificiose (art. 13, comma 1, lett. a).

  2. Un indice per ogni CPV

    Con le associazioni della Tabella D, e i pesi in gara se si usano sistemi ponderati (lett. b).

  3. Il peso di ogni prestazione

    Coerente con l'importo stimato o contrattuale: q1 + q2 + … + qn = 100%.

  4. La variazione complessiva

    È la media ponderata delle variazioni delle singole prestazioni, ciascuna calcolata rispetto al mese di aggiudicazione (lett. c).

    Kcomplessivo = q1 × K1 + q2 × K2 + … + qn × Kn
  5. Attivazione solo oltre il 5% complessivo

    La clausola si attiva solo se la variazione complessiva supera il 5% (lett. d). Una prestazione può superare il 5% da sola senza che la revisione scatti.

  6. Revisione solo per le prestazioni sopra soglia

    Se i documenti di gara lo prevedono, la revisione si applica solo alle prestazioni con variazione superiore al 5% (lett. e).

    per ogni prestazione i, se Ki > 5%Ri = Bi × 0,80 × (Ki − 5%) se Ki < −5%Ri = Bi × 0,80 × (Ki + 5%)
Il punto critico

La lettera e) dice quali prestazioni si revisionano, non come si calcola l'importo di ciascuna. Se il capitolato si limita a ripeterla, l'appaltatore potrebbe contestare, per esempio, la detrazione della franchigia del 5% prestazione per prestazione. Scrivi la formula per esteso e prevedi una contabilità che distingua importi, quantità e fatture delle diverse prestazioni.

Le stesse regole valgono per gli appalti con prezzi indicizzati per singole componenti: la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto dalle variazioni degli indici delle componenti (art. 13, comma 2).

Esempi svolti

Gli esempi riprendono la guida operativa di Studio Albonet. Per ragioni didattiche gli indici sono inventati e non corrispondono a quelli ISTAT reali; la rilevazione è a marzo 2026 e gli importi si riferiscono alle prestazioni ancora da eseguire dopo l'attivazione.

  • dati di partenza
  • valori calcolati

1. Intero contratto, variazione sotto il 5%

Fornitura continuativa di carta, cancelleria e materiale di consumo. Prestazioni ancora da eseguire: € 120.000,00.

Esempio 1: indice unico
IndiceI0 aggiudicazioneIt marzo 2026Variazione
Indice ISTAT associato al CPV prevalente102,40106,904,39%
V = (106,90 − 102,40) / 102,40 × 100 = 4,39%: sotto la soglia del 5%
Importo revisionale€ 0,00

Da notare: l'indice cresce, ma finché non supera il 5% la variazione resta nell'alea contrattuale.

2. Intero contratto, variazione sopra il 5%

Servizio di ristorazione con indice composto, come richiesto per i CPV della Tabella D.3. Prestazioni ancora da eseguire: € 300.000,00. Segui il calcolo un passo alla volta.

Esempio 2: sistema ponderato di indici
Indice o prestazionePesoI0 aggiudicazioneIt marzo 2026VariazioneApporto w × V
Retribuzioni contrattuali, settore mense e ristorazione50%102,00110,007,84%3,92%
Prezzi dei prodotti alimentari30%100,50113,0012,44%3,73%
Energia e utenze connesse20%98,00115,0017,35%3,47%
Variazione del contratto100%11,12%
  1. Indici e pesiTre indici, con pesi indicati nei documenti di gara che sommano al 100%. Nei servizi ad alta intensità di manodopera il peso delle retribuzioni segue l'incidenza stimata della manodopera.
  2. Valori iniziali e della rilevazionePer ogni indice si prendono il valore del mese di aggiudicazione (I0) e quello di marzo 2026 (It).
  3. Variazione di ogni indicePer le retribuzioni: (110,00 − 102,00) / 102,00 × 100 = 7,84%. Allo stesso modo 12,44% per gli alimentari e 17,35% per l'energia.
  4. Variazione del contrattoMedia pesata: 0,50 × 7,84% + 0,30 × 12,44% + 0,20 × 17,35% = 11,12%.
  5. Soglia e coefficiente11,12% supera il 5%: la clausola si attiva. C = 0,80 × (11,12% − 5%) = 4,90% (valore esatto 4,8978%).
  6. Importo revisionale300.000,00 × 4,8978% = € 14.693,52: i prezzi delle prestazioni future aumentano del 4,90%.
C = 0,80 × (11,12% − 5%) = 4,90%  →  300.000,00 × 4,8978% = € 14.693,52
Importo revisionale€ 14.693,52

Da notare: la scelta dei pesi incide sia sull'attivazione sia sull'importo. Nei servizi ad alta intensità di manodopera va motivata l'incidenza attribuita alle retribuzioni.

3. Singola prestazione, variazione significativa

Appalto multi-servizio: i documenti di gara prevedono che, una volta attivata la clausola sull'intero contratto, la revisione si applichi solo alle prestazioni con variazione oltre il 5%. I pesi per la soglia restano quelli di gara; la base per la liquidazione è l'importo ancora da eseguire.

Esempio 3: revisione per singola prestazione
Indice o prestazionePesoImporto futuroI0 aggiudicazioneIt marzo 2026VariazioneCoefficienteRevisione
A: pasti e derrate alimentari55%€ 250.000,00100,50113,0012,44%5,95%€ 14.875,62
B: trasporto pasti25%€ 80.000,00100,00107,807,80%2,24%€ 1.792,00
C: pulizia accessoria dei locali20%€ 70.000,00101,50105,003,45%0,00%€ 0,00
Variazione del contratto100%9,48%
Variazione del contratto = 9,48% > 5%: clausola attiva. Si revisionano A e B; C resta ferma perché 3,45% non supera il 5%
Totale importo revisionale€ 16.667,62

Da notare: questa modalità va prevista nei documenti iniziali di gara; altrimenti diventa controverso se revisionare l'intero contratto o solo le prestazioni più colpite.

4. Singola prestazione, una componente sotto il 5%

Appalto multi-servizio con variazione complessiva sopra il 5%, ma una prestazione resta sotto la soglia.

Esempio 4: una prestazione resta sotto soglia
Indice o prestazionePesoImporto futuroI0 aggiudicazioneIt marzo 2026VariazioneCoefficienteRevisione
A: raccolta rifiuti50%€ 160.000,00100,00109,009,00%3,20%€ 5.120,00
B: trasporto rifiuti30%€ 90.000,00100,00106,406,40%1,12%€ 1.008,00
C: servizio amministrativo accessorio20%€ 50.000,00102,00105,002,94%0,00%€ 0,00
Variazione del contratto100%7,01%
Variazione del contratto = 7,01% > 5%: clausola attiva. La prestazione C (2,94%) non viene revisionata
Totale importo revisionale€ 6.128,00

Da notare: l'applicazione selettiva può essere più equa, ma richiede che ogni prestazione abbia il suo indice e che pesi, importi e regole di pagamento siano fissati prima della gara.

5. Una componente sopra il 5%, contratto sotto soglia

Appalto di servizi informatici in tre componenti: una supera il 5%, ma la variazione complessiva no.

Esempio 5: il contratto resta sotto soglia
Indice o prestazionePesoImporto futuroI0 aggiudicazioneIt marzo 2026VariazioneApporto w × V
A: manutenzione hardware25%€ 70.000,00100,00106,506,50%1,63%
B: help desk60%€ 180.000,00100,00104,204,20%2,52%
C: licenze e accessori15%€ 50.000,00100,00103,003,00%0,45%
Variazione del contratto100%4,60%
Variazione del contratto = 4,60% ≤ 5%: la clausola non si attiva, anche se la componente A ha registrato 6,50%
Importo revisionale€ 0,00

Da notare: l'art. 13 impone prima la verifica sulla variazione complessiva; solo dopo, se previsto, si guarda alle singole prestazioni.

6. Variazione in diminuzione oltre il 5%

Servizio di trasporto con sistema ponderato di indici. Prestazioni ancora da eseguire: € 200.000,00.

Esempio 6: variazione in diminuzioneIl totale è calcolato sui valori non arrotondati.
Indice o prestazionePesoI0 aggiudicazioneIt marzo 2026VariazioneApporto w × V
Carburanti ed energia60%130,00118,00−9,23%−5,54%
Servizi di trasporto40%112,00107,00−4,46%−1,79%
Variazione del contratto100%−7,32%
C = 0,80 × (−7,32% + 5%) = −1,86%  →  200.000,00 × (−1,8593%) = −€ 3.718,68
Importo revisionale a favore della stazione appaltante−€ 3.718,68

Da notare: il coefficiente negativo riduce il corrispettivo delle prestazioni future o dà luogo a un recupero, secondo le regole dei documenti di gara.

Riepilogo

I sei esempi a confronto
N.MetodoVariazione rilevanteBaseImporto revisionaleEsito
1Intero contratto, indice unico4,39%€ 120.000,00€ 0,00Sotto soglia
2Intero contratto, sistema ponderato11,12%€ 300.000,00€ 14.693,52Revisione in aumento
3Singola prestazione9,48%€ 400.000,00€ 16.667,62Revisione selettiva
4Singola prestazione7,01%€ 300.000,00€ 6.128,00Una prestazione sotto soglia
5Singola prestazione4,60%€ 300.000,00€ 0,00Contratto sotto soglia
6Intero contratto, sistema ponderato−7,32%€ 200.000,00−€ 3.718,68Revisione in diminuzione

Gli importi sono calcolati sulle variazioni non arrotondate; le percentuali in tabella sono arrotondate alla seconda cifra decimale. La norma non fissa un arrotondamento per servizi e forniture: conviene indicarlo nei documenti di gara.

Casi particolari

Il meccanismo «ordinario» di adeguamento

Oltre alla clausola di revisione, il contratto può prevedere un adeguamento periodico del prezzo all'indice inflattivo concordato tra le parti; l'aumento riconosciuto in questo modo non conta nel calcolo della variazione che fa scattare la revisione (art. 60, comma 2-bis). Il MIT ha pubblicato il 5 giugno 2026 le linee guida sulla revisione «ordinaria» in servizi e forniture. Nella lettura della guida Albonet, se l'adeguamento annuale ha già riconosciuto il 2% e l'indice revisionale segna +6,5%, la variazione rilevante per la soglia è 4,5%: la clausola non si attiva, altrimenti la stessa inflazione verrebbe compensata due volte. La norma non chiarisce come sterilizzare l'adeguamento: va scritto negli atti.

Indici settoriali e prezzi indicizzati

Nei settori che hanno indici propri di variazione del prezzo, i documenti di gara o, negli affidamenti diretti, la determina a contrarre possono far operare la revisione su quegli indici (art. 10, comma 2; art. 60, comma 4-ter). Se invece il prezzo del contratto è già determinato su base indicizzata, la clausola dell'art. 60 non si applica: bisogna evitare che i due meccanismi si sovrappongano.

Sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione

I documenti di gara devono prevedere che, in caso di sospensione o proroga nelle ipotesi dell'Allegato I.3, il valore di riferimento è quello del mese di scadenza del termine massimo per aggiudicare (art. 12, comma 1). I termini sono gli stessi dei lavori:

Termini massimi per concludere la gara (Allegato I.3, art. 1, commi 1 e 2)
ProceduraQualità/prezzo o costo del ciclo di vitaMinor prezzo
Aperta9 mesi5 mesi
Ristretta10 mesi6 mesi
Competitiva con negoziazione7 mesi4 mesi
Negoziata senza bando4 mesi3 mesi
Dialogo competitivo7 mesi–
Partenariato per l'innovazione9 mesi–

Revisione in diminuzione

La revisione opera anche quando i prezzi scendono: il coefficiente negativo riduce il corrispettivo delle prestazioni future, oppure dà luogo a un recupero. La clausola deve disciplinare il recupero con la stessa cura del riconoscimento in aumento, e le somme disponibili vanno iscritte negli accantonamenti dell'Allegato I.7 (art. 15, comma 2).

Subappalto

Anche in servizi e forniture i contratti di subappalto disciplinano le proprie clausole di revisione (art. 14, comma 1, che rinvia all'art. 8). Con il pagamento diretto al subappaltatore la revisione si determina e si paga secondo gli artt. 11, 12 e 13 (art. 14, comma 2); altrimenti provvede l'appaltatore secondo il contratto di subappalto. Va evitato che la stessa quota revisionale sia riconosciuta due volte.

Copertura finanziaria

Per i maggiori oneri si usano le risorse dell'art. 60, comma 5: imprevisti nel limite del 50%, ribassi d'asta, somme di interventi conclusi (art. 15, comma 3). Quando le somme risultano utilizzate o impegnate per l'80% o più, la stazione appaltante avvia per tempo il reintegro (art. 15, comma 4): con € 42.000 impegnati su € 50.000 accantonati, l'84%, il reintegro va avviato.

Quando la revisione non basta

La soglia del 5% e la quota dell'80% possono lasciare scoperta una parte importante della variazione. Se l'equilibrio contrattuale non si conserva neppure rinegoziando secondo buona fede, resta la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (Allegato II.2-bis, art. 2, comma 2).

Cosa scrivere negli atti di gara

Per servizi e forniture la procedura va costruita nei documenti iniziali di gara: CPV e indici, pesi, cadenza delle rilevazioni, formula, decorrenza, pagamento e recupero. Questa è la check list della guida Albonet, con la natura di ogni clausola.

  • Obbligatoriaprevista dalla norma
  • Consigliatasuggerita per evitare contestazioni
  • Facoltativascelta della stazione appaltante
Verifiche preliminari4 clausole
  • Applicabilità della revisioneObbligatoria

    Verificare che l'appalto sia un contratto di durata e non una prestazione a esecuzione istantanea.

    Allegato II.2-bis, art. 1, comma 3
  • Contratti mistiObbligatoria

    Separare la componente lavori (soglia 3%, quota 90%) da quella di servizi e forniture (soglia 5%, quota 80%).

    art. 1, comma 4
  • Prezzo già indicizzatoObbligatoria

    Se il prezzo è determinato su base di indicizzazione, la clausola dell'art. 60, comma 1 non si applica: escludere espressamente le sovrapposizioni.

    art. 60, comma 4-ter
  • Meccanismo «ordinario» di adeguamentoFacoltativa

    Se lo si affianca alla revisione, chiarire che l'aumento riconosciuto non conta per la soglia del 5%.

    art. 60, comma 2-bis
CPV e indici8 clausole
  • CPV nei documenti di garaObbligatoria

    Indicare il CPV dell'oggetto, anche prevalente: è il primo criterio per scegliere gli indici.

    art. 11, comma 1; Tabella D, punti 1, 2 e 5
  • Tabella D.1, D.2 o D.3Obbligatoria

    Verificare in quale tabella ricade il CPV e riportare l'indice o gli indici individuati.

    art. 11, comma 2, lett. a)-c)
  • CPV più disaggregatoObbligatoria

    Usare il CPV di livello inferiore presente in Tabella D, motivando se serve un indice diverso.

    art. 11, comma 2, lett. d)
  • CPV assente dalla Tabella DObbligatoria

    Scegliere tra gli indici dell'art. 10 il più pertinente e motivarlo.

    art. 11, comma 4; art. 10, comma 1
  • Indici diversi da quelli tabellariObbligatoria

    Motivare puntualmente l'adozione di indici diversi da quelli della Tabella D.

    art. 11, comma 5
  • Indici settorialiFacoltativa

    Nei settori con indici propri, prevedere che la revisione operi su quegli indici.

    art. 10, comma 2; art. 60, comma 4-ter
  • Pesi del sistema ponderatoObbligatoria

    Indicare i pesi, che devono sommare al 100%, e la formula per esteso.

    art. 11, comma 3; Tabella D, punti 5 e 7
  • Disponibilità degli indiciObbligatoria

    Verificare sul portale ISTAT che gli indici siano disponibili e prevedere una regola sostitutiva motivata.

    Tabella D, punto 8
Contenuto della clausola13 clausole
  • Meccanismo automatico di revisioneObbligatoria

    Indice, cadenza delle rilevazioni, formula, decorrenza e pagamento: una clausola che ripete la norma non basta.

    art. 60, comma 1; Allegato II.2-bis, art. 2, comma 1
  • Cadenza di monitoraggioObbligatoria

    Frequenza delle rilevazioni non superiore a quella di aggiornamento degli indici.

    art. 3, comma 1
  • Modalità operative di calcolo e pagamentoObbligatoria

    Formula, base di calcolo, decorrenza e liquidazione: per servizi e forniture non c'è una formula tabellare.

    art. 12, comma 2
  • Prestazioni da eseguireObbligatoria

    I prezzi revisionati si applicano alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione.

    art. 3, comma 3; art. 12, comma 2
  • Intero contratto o singola prestazioneObbligatoria

    Negli appalti multi-oggetto scegliere già in gara se la revisione opera sull'intero contratto o per prestazione.

    art. 12, comma 2; art. 13, comma 1, lett. e)
  • Sospensione o proroga dei termini di aggiudicazioneObbligatoria

    Valore iniziale al mese di scadenza del termine massimo dell'Allegato I.3.

    art. 12, comma 1
  • Ritardo di pubblicazione degli indiciConsigliata

    Ultimo valore disponibile oppure attesa entro un termine massimo prestabilito.

    art. 12, comma 1
  • Revisione in diminuzioneObbligatoria

    Disciplinare il recupero delle somme, per esempio con conguaglio sulle fatture successive.

    art. 60, comma 2, lett. b); art. 3, commi 2 e 3
  • Contenuto della comunicazioneConsigliata

    Indice, I0, It, variazione, soglia, coefficiente, decorrenza e prestazioni interessate.

    art. 12, comma 2
  • IVA, ritenute, conguagli e arrotondamentiConsigliata

    Precisare periodo, base imponibile, IVA, ritenute, conguagli e criteri di arrotondamento.

    art. 12, comma 2
  • Dossier di calcoloConsigliata

    Conservare CPV, indici, pesi, valori, verifica della soglia, coefficiente, prezzi revisionati e importi pagati o recuperati.

    artt. 12, comma 2 e 13, comma 3
  • GlossarioConsigliata

    Definire in modo univoco simboli e concetti: K, V%, I0, It, base B, importo revisionale, prezzo revisionato, coefficiente C.

  • Termine per comunicare i prezzi revisionatiConsigliata

    Fissare un termine certo, per esempio un numero di giorni dalla verifica periodica.

    art. 3, comma 2
Variante multi-prestazione5 clausole
  • CPV per ogni prestazioneObbligatoria

    Ricondurre ogni prestazione economicamente autonoma al proprio CPV, senza scomposizioni artificiose.

    art. 13, comma 1, lett. a)
  • Indice per ogni CPVObbligatoria

    Associare a ogni CPV il suo indice o sistema ponderato, con i pesi in gara.

    art. 13, comma 1, lett. b); art. 11
  • Peso di ogni prestazioneObbligatoria

    Definire i pesi qi, coerenti con gli importi, che sommano al 100%.

    art. 13, comma 1, lett. c); Tabella D, punto 7
  • Revisione solo sopra sogliaObbligatoria

    Se adottata, scrivere la regola e la formula per prestazione, franchigia compresa.

    art. 13, comma 1, lett. e)
  • Contabilità distintaConsigliata

    Fatture, SAL e misurazioni devono distinguere importi, quantità e periodi delle diverse prestazioni.

    art. 13, comma 1, lett. e)
Subappalto e copertura finanziaria6 clausole
  • Clausole nei subappaltiObbligatoria

    I contratti di subappalto disciplinano la revisione delle prestazioni affidate, senza applicare in automatico l'indice dell'intero contratto.

    art. 14, comma 1; art. 8, comma 1
  • Pagamento diretto al subappaltatoreObbligatoria

    Determinazione e pagamento secondo gli artt. 11, 12 e 13.

    art. 14, comma 2; art. 8, comma 2
  • Nessuna doppia compensazioneConsigliata

    Evitare che la stessa quota revisionale sia riconosciuta all'appaltatore e al subappaltatore.

    art. 8, comma 2
  • Risorse per la revisioneObbligatoria

    Verificare le risorse dell'art. 60, comma 5.

    art. 60, comma 5; Allegato II.2-bis, art. 15, comma 3
  • Accantonamento delle diminuzioniObbligatoria

    Le somme da revisioni in diminuzione vanno negli accantonamenti dell'Allegato I.7.

    art. 15, comma 2
  • Soglia dell'80%Obbligatoria

    Avviare in tempo il reintegro quando le somme sono utilizzate o impegnate per l'80% o più.

    art. 15, comma 4
Esecuzione7 clausole
  • Valore iniziale I0Obbligatoria

    Fissarlo al mese del provvedimento di aggiudicazione.

    art. 12, comma 1
  • Rilevazione e calcolo della variazioneObbligatoria

    Rilevare It con la cadenza di gara e calcolare la variazione rispetto a I0.

    art. 3, comma 1; art. 12, comma 1
  • Verifica della soglia del 5%Obbligatoria

    Attivazione automatica, anche senza istanza di parte.

    art. 60, comma 2, lett. b); art. 3, comma 2
  • Verbale della verificaConsigliata

    Formalizzare l'esito di ogni verifica, anche quando la soglia non è superata.

    art. 3, comma 2
  • Coefficiente e prezzi revisionatiObbligatoria

    C = 0,80 × (V − 5%) o (V + 5%) e prezzo revisionato sulle prestazioni da eseguire.

    art. 3, comma 3; art. 12, comma 2
  • Comunicazione all'appaltatore e pagamentoObbligatoria

    Comunicare i prezzi revisionati e pagarli, o recuperarli, secondo i documenti di gara.

    art. 12, comma 2
  • Rinegoziazione o risoluzioneConsigliata

    Richiamare la facoltà residuale di risoluzione per eccessiva onerosità se l'equilibrio non si conserva.

    Allegato II.2-bis, art. 2, comma 2

Come lo calcola Revisione-SSFF

Nel foglio CALCOLO REV scegli il mese di aggiudicazione, il mese di rilevazione e il metodo: intero contratto o multi-oggetto (art. 13). Per ogni CPV inserisci l'importo di progetto e il valore della rilevazione: il software associa gli indici PC, PPI, PPS e IR secondo la Tabella D, ne verifica la disponibilità per il periodo con una diagnosi indice per indice e una diagnosi finale, normalizza gli indici e calcola la variazione complessiva ponderata e l'importo revisionale.

In fondo al foglio, i filtri di ricerca trovano il CPV anche a un diverso livello di dettaglio, con la tabella di pertinenza e gli indici ISTAT da usare, e convertono i vecchi codici Ecoicop nei nuovi. La Ricerca attività cerca i codici Ateco 2025 ed Ecoicop 2026 per parola. Ogni rilevazione resta nel Registro rilevazioni, da cui generi il verbale con i nuovi prezzi o l'istanza dell'appaltatore.

ALBONET_Revisione-SSFFCALCOLO REV
Foglio CALCOLO REV di Revisione-SSFF con CPV, importi e indici PC, PPI, PPS e IR
CALCOLO REV: scegli mese di aggiudicazione, mese di rilevazione e metodo (intero contratto o multi-oggetto, art. 13). Per ogni CPV inserisci gli importi: il foglio associa gli indici PC, PPI, PPS e IR e ne diagnostica la disponibilità. Le celle di diagnosi si compilano quando scegli i mesi.
ALBONET_Revisione-SSFFCALCOLO REV
Sezione filtri di ricerca con la ricerca del CPV e la conversione dei codici Ecoicop
Filtri di ricerca: cerchi il CPV, anche a un diverso livello di dettaglio, e vedi la tabella di pertinenza (D.1, D.2, D.3) con gli indici ISTAT da usare; a destra converti il vecchio codice Ecoicop nel nuovo.
ALBONET_Revisione-SSFFREGISTRO RILEVAZIONI
Foglio REGISTRO RILEVAZIONI con appalto, rilevazioni e periodo
REGISTRO RILEVAZIONI: ogni rilevazione resta archiviata con i dati dell'appalto, le date e gli importi della rilevazione, i mesi di riferimento e lo stato degli indici.
ALBONET_Revisione-SSFFVERBALE SA
Foglio VERBALE SA di Revisione-SSFF
VERBALE SA: il verbale di contabilizzazione della revisione prezzi, collegato al registro, con i dati da completare a cura del RUP.

Prova Revisione-SSFF

La demo gratuita mostra tutti i fogli del software. L'abbonamento costa € 370 + IVA per un anno o € 740 + IVA per tre anni, con l'aggiornamento automatico mensile degli indici PC, PPI, PPS e IR (ISTAT pubblica i PPS ogni trimestre).

Domande frequenti

La revisione si applica a una fornitura con consegna unica?

No: solo ai contratti di durata, non alle prestazioni a esecuzione istantanea (Allegato II.2-bis, art. 1, comma 3). In un contratto misto con una fornitura istantanea e un servizio di assistenza pluriennale, la clausola riguarda la sola componente di servizio (MIT, quesito n. 4053 del 2 marzo 2026).

Un solo servizio supera il 5% ma il contratto no: scatta la revisione?

No. Negli appalti multi-oggetto conta la variazione complessiva, media ponderata delle variazioni delle singole prestazioni: la clausola si attiva solo se questa supera il 5% (art. 13, comma 1, lett. d).

La revisione vale anche per le prestazioni già eseguite?

No. La revisione si applica alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola (art. 60, comma 2, lett. b; Allegato II.2-bis, art. 3, comma 3, e art. 12, comma 2). Per servizi e forniture non c'è una regola analoga al SAL revisionale dei lavori che la estenda al periodo già maturato: conviene che i documenti di gara precisino da quale momento una prestazione si considera «da eseguire», per esempio dal periodo di fatturazione successivo alla rilevazione.

Alla seconda rilevazione si confronta l'indice con quella precedente?

No. La variazione si calcola sempre rispetto al valore del mese di aggiudicazione (art. 12, comma 1) e il nuovo coefficiente si applica al prezzo contrattuale originario, non a quello già revisionato.

Il CPV del mio appalto non è nella Tabella D: quale indice uso?

Se il CPV è più dettagliato di quelli in tabella, si usa il CPV di livello inferiore (art. 11, comma 2, lett. d). Se manca del tutto, la stazione appaltante sceglie l'indice dell'art. 10 più pertinente, tenendo conto delle associazioni della Tabella D (art. 11, comma 4).

Si può usare un indice diverso da quello della Tabella D?

Sì, motivandolo nei documenti di gara, quando l'appalto non è ben rappresentato dagli indici tabellari o ISTAT li ha modificati (art. 11, comma 5). Nei settori con indici propri si possono usare quelli (art. 10, comma 2; art. 60, comma 4-ter).

Gli aumenti contrattuali del personale giustificano la revisione?

Non se erano già prevedibili quando la gara è stata indetta: vanno considerati nell'offerta (ANAC, parere n. 347 del 9 settembre 2025).

Che rapporto c'è tra revisione e adeguamento «ordinario» del prezzo?

Il contratto può prevedere, oltre alla clausola di revisione, un adeguamento periodico all'indice inflattivo concordato tra le parti; l'aumento così riconosciuto non si considera nel calcolo della variazione che attiva la revisione (art. 60, comma 2-bis). Il MIT ha pubblicato linee guida sul tema il 5 giugno 2026.

Giurisprudenza e prassi

Massime e quesiti dalla banca dati di CodiceAppalti.it.

Riferimenti

Calcola la revisione con Revisione-SSFF

Dal CPV agli indici ISTAT, fino ai prezzi revisionati e agli atti.